Si chiude definitivamente la controversia amministrativa riguardante il Comune di Capaccio Paestum e la gestione di alcuni beni pubblici affidati alla Parrocchia di San Vito Martire. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da un residente, confermando la legittimità degli atti con cui l’ente locale ha disposto il trasferimento dei beni all’ente ecclesiastico.
Il caso del parco “La Collinetta” e della chiesa
La vicenda nasce dalla decisione del Consiglio Comunale di Capaccio Paestum, formalizzata con le delibere n. 70 e n. 96 del 2018, di trasferire alla Parrocchia alcuni immobili. All’epoca l’amministrazione era guidata dal compianto Franco Palumbo. Nello specifico, l’operazione prevedeva la donazione della piena proprietà dell’edificio della chiesa, della casa canonica e delle relative pertinenze, nonché la concessione del diritto di superficie per 99 anni sull’area verde del parco urbano denominato “La Collinetta”.
Un residente della zona aveva impugnato tali provvedimenti, sostenendo che il Comune non potesse cedere gratuitamente beni pubblici senza una procedura competitiva e senza ricavarne un utile economico, lamentando inoltre la violazione delle norme urbanistiche.
Dopo che il T.A.R. Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado, la questione è approdata al Consiglio di Stato.
La decisione: sì alla donazione se c’è interesse pubblico
I giudici di Palazzo Spada, pur accogliendo le ragioni formali dell’appellante sulla ricevibilità del ricorso, lo hanno respinto nel merito, sancendo un principio importante sulla gestione del patrimonio pubblico. La sentenza chiarisce che un ente pubblico ha la capacità di donare i propri beni (“donazione modale”) se tale atto persegue un forte interesse pubblico.
Nel caso di Capaccio Paestum, il Collegio ha ritenuto legittima l’operazione basandosi su diversi fattori chiave:
- Finalità sociale: Le attività svolte dalla Parrocchia non sono solo religiose, ma anche sociali e ricreative, realizzando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
- Risparmio economico: La cessione libera il Comune dagli ingenti oneri finanziari di manutenzione e gestione del complesso edilizio e del parco, garantendo un risparmio per le casse pubbliche.
- Vincoli di destinazione: Gli atti prevedono che, in caso di mancato rispetto delle finalità pubbliche e di culto, la donazione possa essere revocata.
Opere di culto come urbanizzazione secondaria
Un passaggio significativo della sentenza riguarda la natura degli edifici religiosi. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le chiese rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria, costituendo di per sé opere di interesse pubblico, al pari di scuole o impianti sportivi. Inoltre, è stato chiarito che per questo tipo di trasferimenti gratuiti o donazioni, che non comportano un sacrificio bilaterale, non è obbligatorio esperire procedure di gara pubblica.
La sentenza condanna infine l’appellante al pagamento delle spese legali in favore del Comune e della Parrocchia.