Omignano: violazioni al codice della strada, proventi saranno destinati per la sicurezza stradale

Scritto il 21/12/2025
da Antonio Pagano

Stabilite le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha stabilito le modalità di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.

La destinazione

L’Ente ha pertanto deciso di destinare, ai sensi dell’art. 208 del Codice della strada, una quota pari al 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2026 pari a € 1.250,00 per le finalità di seguito specificate: €. 312,50 per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade, €312,50 per attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto/manutenzione di automezzi, mezzi e attrezzature, e €. 625,00 per la manutenzione stradale e per interventi finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

La normativa 

Due i riferimenti normativi per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative. L’articolo 208 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) stabilisce come devono essere utilizzati i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale. La legge impone che almeno il 50% di tali fondi sia destinato ad interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale. Ciò significa che le risorse devono essere impiegate per rendere le strade più sicure attraverso la manutenzione e l’ammodernamento della segnaletica, il potenziamento delle attività di controllo del traffico e la promozione di campagne di educazione stradale, con un’attenzione particolare alla tutela degli utenti più vulnerabili come pedoni e ciclisti.

L’articolo 142 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) disciplina invece la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. Questi introiti sono ripartiti equamente tra l’ente proprietario della strada su cui è avvenuta l’infrazione e l’ente accertatore, come la polizia locale. La normativa impone che tali risorse siano impiegate esclusivamente per migliorare la sicurezza stradale, finanziando la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture, compresa la segnaletica e le barriere protettive.