Il lungo braccio di ferro giudiziario relativo a una richiesta di condono edilizio risalente al 1986 a Capaccio Paestum segna un punto a favore dei privati. Il Consiglio di Stato ha infatti parzialmente riformato la decisione del TAR Campania, annullando il provvedimento con cui il Commissario ad acta aveva rigettato l’istanza di sanatoria nel 2017.
La vicenda: un’attesa lunga quarant’anni
Tutto ha inizio nel maggio del 1986, quando viene presentata un’istanza di sanatoria ex lege 47/1985 per un immobile e alcune pertinenze nel Comune di Capaccio Paestum. Nonostante le integrazioni documentali avvenute negli anni, l’ultima delle quali nel 2015, l’amministrazione comunale è rimasta inerte per decenni, portando alla nomina di un Commissario ad acta per definire la pratica.
Il Commissario, tuttavia, aveva concluso il procedimento con un diniego, sostenendo che non si fosse formato il silenzio-assenso a causa di carenze documentali e finanziarie, tra cui il mancato completamento dell’oblazione e l’assenza di pareri paesaggistici definitivi.
La decisione del Consiglio di Stato: no ai dinieghi a sorpresa
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito un punto fondamentale: sebbene non si possa parlare di silenzio-assenso per immobili situati in aree vincolate senza il perfezionamento del parere della Soprintendenza, il Commissario ha errato nel negare il condono senza attivare un reale confronto con i cittadini.
Secondo la Sezione Settima, il provvedimento è illegittimo per violazione delle garanzie partecipative. In particolare è mancata la comunicazione di preavviso di rigetto (ex art. 10-bis L. 241/90), impedendo agli interessati di presentare osservazioni; le carenze riscontrate dal Commissario, come il calcolo degli oneri o la produzione di documenti tecnici, erano “emendabili”, ovvero potevano essere risolte con una richiesta di integrazione invece di procedere direttamente al diniego; l’inerzia del Comune nel trasmettere gli atti alla Soprintendenza non può ricadere esclusivamente sul cittadino.
Gli effetti della sentenza e i prossimi passi
La sentenza non concede automaticamente il condono, ma obbliga il Commissario ad acta a riaprire l’istruttoria garantendo il contraddittorio. L’autorità dovrà ora trasmettere l’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza e richiedere formalmente ai privati le eventuali integrazioni mancanti prima di assumere una decisione definitiva.
Il Comune di Capaccio Paestum è stato inoltre condannato al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti per entrambi i gradi di giudizio.