Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha depositato l’11 febbraio 2026 una sentenza significativa in materia di energia rinnovabile e pianificazione urbanistica. Il contenzioso ha visto contrapposte la società Atecon Energia S.p.A. e l’amministrazione comunale di Eboli in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra.
Il caso e la decisione del tribunale
La vicenda ha avuto origine dal rigetto, da parte del Comune di Eboli, di una istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto fotovoltaico della taglia nominale di 900 kW, da realizzare in via Tavernanova. Il Comune aveva motivato il diniego evidenziando il contrasto dell’opera con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.
Secondo l’ente locale, l’intervento non risultava compatibile con le previsioni degli articoli 15 e 25 delle NTA, che per le zone agricole ammettono esclusivamente specifiche tipologie di trasformazione, tra le quali non rientrano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con moduli a terra.
Le motivazioni del TAR Campania
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della società, confermando la legittimità dell’operato comunale. La sentenza chiarisce che il ricorso alla PAS è precluso qualora manchi la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati.
In particolare, il tribunale ha rilevato che la normativa sulle zone agricole del Comune di Eboli è strutturata in modo tassativo, indicando gli interventi ammessi e non includendo il fotovoltaico a terra tra questi; l’assenza di un divieto esplicito non equivale a una compatibilità automatica, poiché la logica dello strumento urbanistico locale autorizza solo le fattispecie espressamente elencate.
Per interventi di questo tipo, in assenza di conformità urbanistica, è necessario seguire la procedura di Autorizzazione Unica regionale anziché la PAS comunale.
Implicazioni per le comunità energetiche
Nonostante la società ricorrente avesse invocato le deroghe previste dal D. Lgs. 199/2021 per gli impianti funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), il TAR ha ritenuto che tali disposizioni non annullino il potere di pianificazione territoriale dei Comuni, qualora questi abbiano stabilito criteri specifici per l’uso del suolo agricolo. La sentenza ribadisce quindi la centralità della conformità urbanistica come presupposto inderogabile per l’accesso alle procedure semplificate.