Porto di Acciaroli, appalto nullo ma indennizzo dovuto: la Cassazione dà ragione all’impresa

Scritto il 16/04/2026
da Redazione Infocilento

La Cassazione (ordinanza 9692/2026) conferma il diritto di Alba Costruzioni all'indennizzo ex art. 2041 contro il Comune di Pollica per i lavori al porto di Acciaroli

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9692 pubblicata il 15 aprile 2026, ha messo un punto fermo nella complessa vicenda legale legata ai lavori di riqualificazione e potenziamento del porto di Acciaroli. I giudici della Prima Sezione Civile hanno confermato il diritto della società Alba Costruzioni s.c.p.a. a ottenere dal Comune di Pollica l’indennizzo per ingiustificato arricchimento, nonostante la nullità del contratto d’appalto originario.

La controversia nasce da un appalto inizialmente aggiudicato al Consorzio Stabile Aedars, che aveva poi assegnato l’esecuzione delle opere alla propria consorziata Alba Costruzioni. Tuttavia, una successiva sentenza del Tar Campania aveva annullato l’aggiudicazione, travolgendo di fatto la validità dell’intero rapporto contrattuale tra l’Ente locale e l’impresa.  

Il principio dell’ingiustificato arricchimento

Il cuore della decisione risiede nell’applicabilità dell’art. 2041 del Codice Civile. Il Comune di Pollica aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli sostenendo che l’impresa non potesse agire direttamente contro l’amministrazione, dovendo invece rivalersi sul Consorzio Aedars.  

La Suprema Corte ha però respinto questa tesi. Gli Ermellini hanno chiarito che, una volta dichiarata la nullità dell’appalto, l’atto interno di assegnazione dei lavori tra Consorzio e socia non può esplicare alcun effetto giuridico, trattandosi dell’incarico di eseguire le opere di un “contratto inesistente”. In tale scenario, all’appaltatore che ha materialmente eseguito i lavori non resta che l’azione di arricchimento verso chi ha beneficiato dell’opera.  

Quali costi sono indennizzabili: il limite dell’utilità per la PA

Un passaggio cruciale dell’ordinanza riguarda la perimetrazione delle somme dovute. La Cassazione ha ribadito che l’indennizzo non deve coprire l’intero corrispettivo d’appalto, ma deve essere contenuto “nei limiti dell’arricchimento” ricevuto dall’amministrazione.  

Per questo motivo, sono state escluse dal calcolo le riserve relative all’andamento anomalo dei lavori o ai maggiori oneri causati dalla presenza di barche e pedoni sul molo. Secondo i giudici, queste spese non hanno procurato “alcun vantaggio” all’Ente locale committente. Sono stati invece confermati come indennizzabili i maggiori oneri legati alla sicurezza, alla palificata di sostegno della banchina e alle varianti approvate, la cui entità sarà stabilita in un separato giudizio.  

La decisione finale della Corte

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del Comune di Pollica che quello incidentale proposto da Alba Costruzioni, la quale mirava a includere nell’indennizzo anche i costi legati ai ritardi e alle interferenze.  

Nel confermare la sentenza di secondo grado, i magistrati hanno sottolineato che l’accertamento attuale è limitato alla “mera potenzialità del pregiudizio”, lasciando alla fase successiva la quantificazione esatta della somma, che dovrà corrispondere alla minor somma tra l’arricchimento dell’Ente e la diminuzione patrimoniale dell’impresa, calcolata sui soli costi vivi e al netto dell’utile d’impresa.