Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha emesso un verdetto cruciale riguardo alla riorganizzazione della rete scolastica locale per l’annualità 2026/2027. Con l’ordinanza n. 00210/2026, depositata il 30 aprile 2026, i magistrati hanno respinto l’istanza cautelare presentata dal Comune di Eboli contro il piano di dimensionamento approvato dalla Regione Campania.
Il ricorso era stato promosso dall’amministrazione ebolitana per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 26 gennaio 2026. Il provvedimento regionale definisce l’assetto delle autonomie scolastiche e l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico, includendo accorpamenti che coinvolgono diversi istituti del territorio.
Le ragioni del Comune di Eboli e le parti in causa
Il Comune di Eboli, rappresentato dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, ha agito contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Campania. Al centro della disputa legale vi era la programmazione della rete scolastica che, secondo l’ente comunale, avrebbe arrecato un danno al sistema educativo locale.
Al giudizio hanno preso parte anche l’Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Palo e la Regione Campania, difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, mentre altre realtà coinvolte, tra cui la Provincia di Salerno e vari istituti comprensivi ebolitani (Matteo Ripa, Romano, Virgilio e Gonzaga), non si sono costituite in giudizio.
La decisione del TAR: assenza di danno grave
La Prima Sezione del TAR Salerno, presieduta da Salvatore Mezzacapo con Anna Saporito come magistrato estensore, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per la sospensione dei provvedimenti. Secondo i giudici, non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile per due ragioni fondamentali: le misure adottate non prevedono la soppressione di plessi, ma solo il loro accorpamento, e il rischio di una riduzione delle iscrizioni rimane un’ipotesi non confermata nei fatti.
In particolare, il tribunale ha chiarito che l’attivazione di percorsi formativi identici in comuni limitrofi non costituisce di per sé un danno. La sentenza sottolinea che la “logica concorrenziale tra Istituti scolastici, che sono articolazioni territoriali del medesimo Ministero, ossia una logica di mercato e di rigida spartizione territoriale tra indirizzi” risulta “incompatibile con la natura pubblica del servizio essenziale di istruzione”.
Il principio del servizio pubblico
Il rigetto della domanda cautelare si fonda dunque su una visione del sistema scolastico inteso come servizio alla collettività e non come entità in competizione commerciale. I magistrati hanno richiamato i precedenti orientamenti della giustizia amministrativa per ribadire che l’organizzazione della rete deve rispondere a criteri di efficienza pubblica piuttosto che a interessi di confine territoriale tra i singoli istituti.
Nonostante la decisione favorevole alle amministrazioni centrali e regionali, il TAR ha ravvisato giusti motivi per compensare le spese tra le parti. L’ordinanza è stata immediatamente trasmessa alle amministrazioni competenti per l’esecuzione, confermando la validità del piano di dimensionamento scolastico così come strutturato dalla Regione Campania per l’anno 2026/2027.