Assume evidente rilievo istituzionale la decisione del Consiglio di Stato di sospendere i provvedimenti di revoca e sostituzione del rappresentante del Comune di San Mauro La Bruca nella Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, già emessi dal Sindaco Nazario Ricco nei confronti del consigliere comunale Gabriele Romanelli, disponendone il reintegro nel Consiglio Generale dell’ente montano con sede a Futani.
L’ordinanza di Palazzo Spada
Con ordinanza n. 1403/2026, infatti, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso proposto dall’avv. Pasquale D’Angiolillo, difensore dell’esponente consiliare sammaurese, riformando integralmente la precedente decisione con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione di Salerno – nella fase cautelare, aveva ritenuto insussistente un pregiudizio immediato e irreversibile per l’interessato, improvvisamente estromesso alla vigilia della seduta del 4 dicembre 2025, convocata per il rinnovo della Presidenza e della Giunta della Comunità Montana.
Il caso: dalla nomina alla rimozione improvvisa
Romanelli – ex Sindaco di San Mauro La Bruca e ora consigliere comunale, già Segretario generale della stessa Comunità Montana – era stato designato nel 2021 “rappresentante permanente” del Comune di appartenenza presso l’ente montano. Una designazione confermata nel luglio del 2024, dopo la ricostituzione dell’organo consiliare comunitario conseguente al rinnovo elettorale di numerosi Comuni appartenenti all’ente sovracomunale.
Per mesi ha esercitato la funzione, assumendo anche la carica di consigliere anziano. Poi, improvvisamente, la frattura. Il 3 dicembre 2025 il “primo cittadino”, con due atti contestuali, lo aveva rimosso dalla funzione di rappresentanza presso l’ente montano e sostituito personalmente.
Da qui il ricorso al T.a.r. con il quale il consigliere comunale revocato ha contestato come le determinazioni fossero state adottate senza preventivo contraddittorio e per motivazioni apparenti, facendo riferimento ad una presunta natura fiduciaria dell’incarico e a una candidatura dello stesso Sindaco alla Presidenza della Comunità Montana, mai formalizzata.
La svolta in Consiglio di Stato
Il Collegio di primo grado aveva, però, respinto l’istanza di sospensione degli atti di revoca e subentro, ritenendo prevalente l’esigenza di continuità dell’attività amministrativa dell’ente montano.
La vicenda è cambiata radicalmente davanti al Consiglio di Stato, che, accogliendo l’appello cautelare, ha riconosciuto un “sufficiente fumus di fondatezza”, oltre che il rischio di un danno grave e irreparabile, osservando che il trascorrere del tempo, in considerazione della prossima scadenza del mandato comunale, presupposto all’incarico comunitario, potrebbe svuotare la tutela giurisdizionale.
«La decisione assume un significato che supera il singolo caso – commenta l’avv. Pasquale D’Angiolillo – poiché il Consiglio di Stato ha affermato che la rappresentanza comunale negli enti sovracomunali non può essere considerata una funzione precaria, liberamente revocabile sulla base di valutazioni meramente fiduciarie o di opportunità politica».
Il reintegro e i prossimi passi
A seguito dell’ordinanza, il Consiglio Generale della Comunità Montana, con deliberazione n. 14/2026, ha preso atto della sospensione degli effetti degli atti impugnati, riconoscendo la caducazione della precedente delibera di convalida della sostituzione e ristabilendo la rappresentanza del Comune di San Mauro La Bruca in capo a Gabriele Romanelli.
Il giudizio tornerà ora davanti al T.a.r. Campania – Salerno per la definitiva fase di merito, la cui trattazione è stata fissata per il 4 novembre 2026.