Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso presentato da una società della provincia di Salerno contro il Comune di Padula, annullando i provvedimenti con cui l’ente aveva espresso parere negativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 728 kWp previsto nel territorio comunale.
Scaduti i termini per la PAS: l’attività era legittimamente avviata
La sentenza mette fine alla controversia relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) avviata dalla società per la costruzione dell’impianto alimentato da fontes rinnovabili. Secondo i giudici amministrativi, il termine di trenta giorni previsto dalla normativa era ampiamente decorso e, pertanto, l’attività doveva ritenersi legittimamente avviata.
Le contestazioni del Comune e il blocco dei lavori
Il Comune di Padula aveva chiesto integrazioni documentali e, successivamente, aveva comunicato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, arrivando infine a diffidare la società dall’avvio e dalla prosecuzione dei lavori, ritenendo necessari ulteriori atti di assenso e pareri.
Le motivazioni dei giudici: iter amministrativo carente e pareri già acquisiti
Il Tar, tuttavia, ha evidenziato come l’amministrazione comunale non abbia attivato le procedure previste dalla legge per acquisire eventuali autorizzazioni aggiuntive né abbia convocato la conferenza di servizi. Inoltre, secondo i magistrati, gli ulteriori atti richiesti non risultavano indispensabili, anche perché il cavidotto dell’impianto non attraversa corsi d’acqua ma soltanto una strada comunale e uno dei pareri ritenuti necessari era stato già acquisito dalla società nell’agosto del 2025.
La sentenza sottolinea inoltre che l’istanza presentata risultava completa e conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che il Comune non aveva indicato le norme che avrebbero imposto la produzione della documentazione aggiuntiva richiesta.
Annullati i provvedimenti di diniego: la decisione sulle spese
Per queste ragioni, il Tar Campania ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in considerazione della particolare conformazione dei luoghi e della complessità interpretativa della vicenda.