Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso d’urgenza presentato dal dottor Antonio Cappelli contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. Il medico, già Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero di Eboli, aveva impugnato l’esito della procedura di avviso interno indetta dall’ASL il 26 febbraio 2026 per l’attribuzione del medesimo incarico. La decisione, firmata dal magistrato Anna Maria D’Antonio il 20 agosto 2026, lascia inalterata la graduatoria aziendale e la guida della struttura affidata al dottor Vincenzo Lania.
I motivi della contestazione e il punteggio assegnato
La controversia nasce dagli esiti della selezione interna. La commissione esaminatrice, al termine delle valutazioni verbalizzate lo scorso 10 giugno, aveva collocato al primo posto il dottor Vincenzo Lania con un punteggio di 37,206, precedendo il dottor Cappelli, giunto secondo con 36,254 punti.
Nel ricorso, il medico escluso sosteneva che l’ASL e la commissione avessero commesso gravi irregolarità nella valutazione dei titoli di carriera e del curriculum. Secondo la ricostruzione di Cappelli — che guidava l’UOSD dal 2018 —, il ricalcolo corretto dei punteggi relativi all’esperienza mataturata gli avrebbe dovuto garantire un punteggio finale di almeno 39,974 punti, collocandolo al vertice della graduatoria. Per questa ragione, il dirigente chiedeva la sospensione cautelare degli atti e la disapplicazione delle graduatorie.
La posizione dell’ASL Salerno e le difese in giudizio
In sede di giudizio si è costituita l’ASL Salerno, difendendo la regolarità delle valutazioni effettuate. L’azienda sanitaria ha chiarito che il contratto di incarico del dottor Cappelli risultava scaduto nel 2021. Come confermato dalla nota della UOC Gestione Risorse Umane dell’ASL (prot. ASLSA-1029299 del 22 maggio 2026), il regolamento aziendale approvato con delibera n. 360/2025 non consente l’attribuzione dei punteggi per ruoli dirigenziali svolti in via di mero fatto o oltre la scadenza contrattuale. Per il periodo successivo al 2021, dunque, la valutazione del candidato è avvenuta nella qualità di dirigente medico ordinario.
Nel procedimento è intervenuto anche il controinteressato, il dottor Vincenzo Lania. Nel ricorso è stato evidenziato come l’incarico fosse già stato formale oggetto di contratto il 30 giugno 2026, con presa di servizio effettiva dal 5 luglio 2026. Lania ha inoltre richiamato una precedente decisione del TAR Campania-Salerno che aveva già respinto una domanda cautelare analoga presentata sulla stessa vicenda.
La decisione del Tribunale: assenza del pregiudizio imminente e irreparabile
Il Giudice del Lavoro ha fondato la decisione di rigetto sulla carenza del periculum in mora, elemento indispensabile per la concessione delle misure d’urgenza. Nella motivazione si sottolinea che l’eventuale accertamento di un’irregolarità nel merito non precluderebbe una successiva tutela o una riassegnazione dell’incarico, dato che il ricorrente conserva a tutti gli effetti la qualifica di dirigente medico all’interno dell’organizzazione sanitaria.
A supporto della decisione, il magistrato ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla distinzione tra la qualifica dirigenziale (ottenuta a tempo indeterminato tramite concorso) e il conferimento degli incarichi di direzione, che hanno natura temporanea e non configurano un automatico demansionamento ai sensi dell’art. 2103 del codice civile in caso di mancata conferma o riassegnazione.
Oltre al rigetto dell’istanza cautelare, il Tribunale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Il prosieguo della causa nel merito è stato fissato per l’udienza del 13 gennaio 2027.