Il Tribunale del Riesame di Potenza ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse della società gestrice del punto vendita a marchio McDonald’s di Vibonati, confermando integralmente il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro lo scorso 15 settembre 2026. I sigilli restano dunque apposti all’area di circa 11.700 metri quadrati situata in località Oliveto — lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore — e all’edificio che ospita il celebre fast food. I giudici potentini (Presidente Maria Stante, Giudice estensore Rosalia Caprio, Giudice Valerio Bottiglieri) hanno ritenuto sussistenti sia il fumus del reato di lottizzazione abusiva mista sia le esigenze cautelari, negando anche la facoltà d’uso temporanea dell’immobile.
Le contestazioni urbanistiche e il contrasto con il PRG
La vicenda giudiziaria ruota attorno alla trasformazione urbanistica del comparto di località Oliveto della frazione Villammare. L’area occupata dal fabbricato ricade, in base al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Vibonati, in zona territoriale omogenea C, sottozona C4. In base alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), tale sottozona sarebbe destinata unicamente a insediamenti ricettivi di tipo alberghiero o villaggi turistici.
Secondo la ricostruzione della magistratura, la presenza di attività di ristorazione in sottozona C4 sarebbe ammessa solo se accessoria, complementare o servente rispetto a una struttura alberghiera. Al contrario, il McDonald’s si presenterebbe come un’attività commerciale del tutto autonoma e operativa, slegata da un futuro villaggio previsto sul medesimo comparto (lotto B), per il quale era ancora in corso l’istruttoria edilizia.
Inoltre, i giudici hanno evidenziato una possibile ulteriore irregolarità formale e sostanziale: l’intervento sarebbe stato assentito tramite un Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.) rilasciato dal SUAP Cilento, invece che attraverso un preventivo Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), obbligatorio per le sottozone C4. L’argomentazione difensiva relativa all’uso del permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. 380/2001 non è stata ritenuta idonea a sanare la carenza di pianificazione.
Un’unica operazione di lottizzazione tra il lotto A e il lotto B
Nel testo dell’ordinanza, il Collegio spiega perché l’insediamento del fast food (lotto A) e la futura struttura turistica (lotto B) debbano essere considerati come una trasformazione unitaria del territorio di oltre 11.700 mq:
«La distinzione catastale e progettuale tra lotto A e lotto B non esclude l’unitarietà urbanistica. Al contrario, il frazionamento di una più ampia area in porzioni destinate a differenti interventi rappresenta uno degli elementi tipici attraverso i quali può realizzarsi la trasformazione lottizzatoria».
Il periculum in mora e il no alla facoltà d’uso
Nell’esaminare la richiesta subordinata della difesa volte ad ottenere la facoltà d’uso per consentire la riapertura del ristorante, il Riesame si è espresso negativamente, sottolineando come l’attività di somministrazione e il frequente afflusso di avventori generino un costante carico urbanistico:
«L’attività comporta un quotidiano accesso della clientela, il transito delle autovetture, l’utilizzo del parcheggio, delle reti idriche, elettriche, fognarie, la produzione di rifiuti… Il bene giuridico protetto dalla normativa penale in materia urbanistica può essere turbato non solo dalla statica realizzazione dell’opera abusiva, ma anche dall’uso di questa, tramite il suo godimento che implica una nuova e continua domanda di servizi e di infrastrutture destinate ad appesantire il carico urbanistico».
I giudici hanno infine ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la facoltà d’uso è incompatibile con le finalità impeditive del sequestro preventivo. Pertanto, il sacrificio imposto all’attività d’impresa e la chiusura della struttura rappresentano, nel quadro normativo delineato, un effetto inevitabile per interrompere il protrarsi delle conseguenze del reato.