Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha messo un punto fermo sulla realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. I giudici della Sezione Seconda Ter hanno respinto il ricorso presentato dal Comune di Eboli contro il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).
Al centro della disputa legale vi era il “Lotto 1A Battipaglia-Romagnano”, un segmento fondamentale di circa 35 chilometri finanziato con i fondi del Pnrr, che attraversa il territorio salernitano. L’amministrazione di Eboli aveva impugnato il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e la successiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, sollevando diverse criticità procedurali e ambientali.
Le motivazioni del rigetto
Il Comune ricorrente lamentava, tra le altre cose, l’omessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e la violazione del principio europeo “Dnsh” (non arrecare danno significativo all’ambiente). Il Tar ha tuttavia smontato queste tesi, ricordando che per le opere strategiche del Pnrr il legislatore ha introdotto un regime speciale che concentra la tutela ambientale nella fase di Via sul singolo progetto, escludendo la necessità di una pianificazione a monte sottoposta a Vas.
I giudici hanno inoltre ritenuto legittimo l’operato della Commissione tecnica Pnrr-Pniec, che ha valutato il progetto in linea con gli obiettivi climatici europei, definendo le contestazioni del Comune come “generiche” e basate su premesse opinabili rispetto a un’istruttoria approfondita.
Il nodo del tracciato alternativo
Uno dei punti più dibattuti riguardava la scelta del percorso. Il Comune di Eboli contestava l’abbandono della storica linea tirrenica a favore di un tracciato interno (verso il Vallo di Diano), ritenendo l’alternativa costiera meno impattante ed economicamente più vantaggiosa.
La sentenza è stata netta su questo punto, chiarendo le ragioni tecniche che hanno portato a scartare l’ipotesi tirrenica. Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico e recepito dai giudici, l’adeguamento della linea esistente avrebbe comportato la chiusura totale della ferrovia per circa tre anni e mezzo, con una durata complessiva dei lavori stimata in 17 anni. Inoltre, tale soluzione non avrebbe garantito il raggiungimento degli obiettivi di velocità e avrebbe tagliato fuori molte stazioni turistiche. Al contrario, il corridoio interno “autostradale” è stato giudicato più idoneo a garantire una maggiore coesione territoriale, riducendo i tempi di percorrenza anche verso Potenza e la fascia ionica.
Avanti con i lavori
Il Tar ha respinto anche le preoccupazioni relative al rischio sismico e all’impatto sui siti della Rete Natura 2000, giudicando le valutazioni tecniche e le misure di mitigazione previste (come i monitoraggi acustici e faunistici) adeguate e non irragionevoli.
La decisione conferma dunque il via libera ai cantieri, sottolineando come l’apposizione di condizioni ambientali da soddisfare in fase esecutiva sia una prassi legittima per non bloccare opere strategiche necessarie allo sviluppo del Paese. In considerazione della complessità delle questioni trattate, il tribunale ha deciso di compensare le spese di lite tra le parti.
Cosa succede ora
L’opera, già aggiudicata nel maggio 2023, prosegue il suo iter. Nonostante il Comune di Eboli possa teoricamente appellarsi al Consiglio di Stato, la sentenza di primo grado blinda di fatto l’attuale impostazione progettuale, permettendo a Rfi e al Commissario Straordinario di procedere nel rispetto delle scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

