Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha accolto i ricorsi presentati dalla società Valdotaine Costruzioni e Servizi S.r.l. contro il Comune di Ottati e la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento. Al centro della contesa giudiziaria l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione della rete fognaria urbana e la realizzazione di un nuovo connettore, un appalto dal valore di oltre 1,1 milioni di euro.
Il caso della pavimentazione contestata
La controversia è nata a seguito dell’esclusione della Valdotaine Costruzioni dalla procedura di gara, disposta nel settembre 2025. La stazione appaltante aveva motivato l’allontanamento della società sostenendo che la sua offerta tecnica, prevedendo l’uso della “pietra di Gorgoglione” per la pavimentazione in sostituzione del “monostrato vulcanico” previsto dal progetto, violasse il disciplinare di gara e un parere preventivo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 2019.
Secondo l’amministrazione, tale modifica avrebbe richiesto una nuova autorizzazione paesaggistica, rendendo l’offerta inammissibile.
Le ragioni della ricorrente
La società ricorrente, difesa dall’avvocato Antonio Melucci, ha impugnato l’esclusione sollevando diversi profili di illegittimità. In particolare, è stato evidenziato come il parere e l’autorizzazione paesaggistica citati dal Comune fossero ormai divenuti inefficaci per decorrenza dei termini al momento dell’esclusione.
Inoltre, la Valdotaine ha sottolineato che la Soprintendenza non aveva mai imposto l’uso esclusivo del monostrato vulcanico, rendendo quindi l’interpretazione del Comune eccessivamente restrittiva e priva di fondamento istruttorio.
La decisione dei magistrati
I giudici della Seconda Sezione (Presidente Nicola Durante, Relatore Gaetana Marena) hanno ritenuto fondati i motivi aggiunti presentati dalla società. La sentenza ha quindi annullato il provvedimento di esclusione n. 2863 del 1° settembre 2025 e la successiva determina di aggiudicazione in favore della controinteressata FGA S.r.l.
Il Tribunale ha ordinato il rinnovo degli atti di gara in via conformativa, partendo nuovamente dalla fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande di partecipazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti vista la natura formale della decisione.

