Il tema della responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica torna al centro del dibattito giuridico con una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La Terza Sezione Civile ha delineato i confini probatori necessari per ottenere il ristoro dei danni in caso di impatto con animali liberi, confermando un orientamento che richiede rigore non solo alla Pubblica Amministrazione, ma anche agli automobilisti.
Il caso: l’incidente nel Parco del Cilento
La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi nel 2018 in località Marina di Campagna, nel comune di Pisciotta. Un’automobilista, alla guida della propria vettura, aveva impattato contro un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la carreggiata in un tratto privo di segnaletica di pericolo. Se in primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria contro la Regione Campania, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva successivamente ribaltato il verdetto, rigettando la richiesta della donna.
La decisione dei giudici di appello si è basata sulla condotta di guida: l’entità dei danni al veicolo e il decesso immediato dell’animale hanno portato a desumere che l’auto procedesse a una velocità sostenuta al momento dell’impatto.
La responsabilità oggettiva e l’onere della prova
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della conducente, ha colto l’occasione per ribadire i principi cardine in materia. I danni causati dalla fauna selvatica sono oggi risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., che configura un criterio di imputazione oggettiva a carico della Regione, ente preposto alla gestione e tutela del patrimonio faunistico.
Tuttavia, questo automatismo non esonera il danneggiato dai suoi doveri probatori. Secondo i giudici di legittimità:
“Grava sul danneggiato l’onere di fornire la prova positiva, certa e completa dell’esatta dinamica del sinistro e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto. Solo all’esito di tale prova può scattare l’onere per la Regione di dimostrare il caso fortuito”.
In sostanza, non è sufficiente dimostrare l’avvenuta collisione per ottenere il risarcimento; occorre provare che il comportamento dell’animale sia stato la causa determinante dell’evento e che il conducente abbia mantenuto una condotta di guida irreprensibile.
Il concorso tra presunzioni e responsabilità
L’ordinanza chiarisce inoltre come si coordina la responsabilità oggettiva dell’ente pubblico con la presunzione di colpa del conducente prevista dall’art. 2054 c.c.. La Corte spiega che non si tratta di un concorso tra presunzioni omogenee, ma della combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per l’animale) e una presunzione di colpa (a carico di chi guida).
Nel caso di specie, la dinamica è rimasta incerta proprio sotto il profilo della diligenza della conducente. La mancanza di prove circa la prudenza tenuta, unita a testimonianze giudicate generiche, ha reso impossibile superare la presunzione di colpa a carico dell’automobilista, portando alla definitiva conferma del rigetto della domanda.

