Falesia di Camerota, per l’area sfregiata dai brillamenti resta l’obbligo di sanatoria paesaggistica

Scritto il 21/05/2026
da Ernesto Rocco

Il Tar Salerno dichiara improcedibile il ricorso del Ministero della Cultura sui lavori al costone di Camerota dopo il nuovo parere della Soprintendenza: per i tratti demoliti abusivamente serve la sanatoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha messo un punto fermo sul contenzioso che vedeva contrapposti il Ministero della Cultura e il Comune di Camerota. La vicenda legale è nata a seguito dei contestati lavori di “risanamento idrogeologico del costone roccioso a monte della S.P. 562” , un’area di grandissimo pregio ambientale caratterizzata dalla presenza di una falesia e da massi ciclopici secolari.

La zona costiera interessata, compresa tra Cala Finocchiara e la spiaggia “La Vela”, è protetta da molteplici vincoli conservativi. Oltre a rientrare nei siti Natura 2000 come sito di importanza comunitaria (SIC) “Pareti rocciose di Cala del Cefalo”, l’area è inclusa dal 1998 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO ed è classificata come “Zona di conservazione integrale e riqualificazione ambientale” dal Piano Territoriale Paesistico locale.

I precedenti e gli interventi demolitori contestati

Le tensioni tra l’amministrazione comunale e gli organi di tutela paesaggistica sono iniziate nel febbraio del 2023. In quel periodo, il Comune di Camerota ha avviato interventi di rimozione meccanica delle rocce e reiterati brillamenti con esplosivi sulla falesia prospettante la strada provinciale, giustificando le opere con un regime di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Tuttavia, tali attività erano state eseguite in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Questo ha spinto la Soprintendenza a disporre l’immediata sospensione dei lavori, un ordine che è stato successivamente ritenuto legittimo sia dal Tar sia dal Consiglio di Stato, quest’ultimo con una sentenza di rigetto datata 9 gennaio 2026. Nel frattempo, il Comune ha indetto una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo di risanamento idrogeologico finanziato con i fondi PNRR , conclusasi nell’aprile 2025 con una determinazione favorevole che ha innescato l’opposizione del Ministero della Cultura.

I motivi del ricorso presentato dal Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura è insorto dinanzi al Tar chiedendo l’annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e dei relativi atti di approvazione dei verbali e di aggiudicazione dei servizi tecnici. I motivi di illegittimità sollevati dai legali del Ministero si articolavano su due punti principali:

  • La violazione delle regole sulla valutazione delle posizioni prevalenti: secondo la parte ricorrente, il Comune avrebbe calcolato in modo artificioso il numero delle amministrazioni favorevoli (elevandolo a 11), includendo enti senza titolo o il cui parere configurava un atto dovuto, senza considerare il reale “peso” e la rilevanza delle singole amministrazioni nel procedimento.
  • La violazione del Codice del paesaggio: il Ministero ha evidenziato che la conferenza di servizi era finalizzata ad acquisire l’autorizzazione per opere future ex novo, e non a sanare o accertare la compatibilità paesaggistica delle demolizioni precedentemente eseguite abusivamente.

La decisione dei giudici salernitani e l’obbligo di sanatoria

La Terza Sezione del Tar Salerno ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. I giudici hanno rilevato che, nelle more del giudizio, lo scenario amministrativo è mutato radicalmente. A seguito di una riunione tecnica e della trasmissione di una serie di integrazioni documentali da parte del Comune , la Soprintendenza ha espresso un nuovo parere favorevole, limitato esclusivamente alle parti del progetto non interessate dalle demolizioni abusive.

Questo nuovo accordo ha portato all’adozione di una successiva determinazione conclusiva della conferenza di servizi (la n. 43 del 30 gennaio 2026, poi rettificata a febbraio), che ha sostituito integralmente il provvedimento impugnato, rendendolo inefficace. Il Ministero della Cultura non ha impugnato questi nuovi atti, avendo di fatto concorso alla loro adozione.

Il Tar ha comunque voluto precisare che per la porzione di costa danneggiata resta fermo il quadro delle tutele. I magistrati hanno specificato che:

“Rimane in ogni caso, necessaria, per la suddetta area, l’attivazione della speciale procedura di sanatoria, di cui all’art. 167 del Codice del Paesaggio, come statuito anche nel parallelo giudizio definito con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 190 del 9 gennaio 2026.”

Alla luce di questo nuovo assetto, il tribunale ha ritenuto che la pretesa del Ministero fosse superata dai nuovi provvedimenti e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.