Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso presentato da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) contro il Comune di Auletta in merito alla vicenda della stazione radio base situata in località Agnetta. La sentenza è stata pronunciata l’11 giugno scorso e dispone anche la compensazione delle spese tra le parti.
Le origini della controversia sul terreno dell’impianto
La società aveva impugnato il diniego espresso dall’amministrazione comunale nel dicembre 2025 alla richiesta di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del terreno su cui insiste l’impianto di telefonia mobile. La domanda era stata avanzata dopo la scadenza del contratto di locazione con la proprietaria dell’area, Rosa Cocozza, che si era opposta al rinnovo.
Nel provvedimento contestato, il Comune aveva richiamato motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità urbanistica e paesaggistica del sito e alla possibilità di individuare una diversa collocazione dell’impianto, mettendo anche a disposizione un terreno di proprietà comunale.
Le tesi a confronto davanti ai giudici amministrativi
Inwit aveva sostenuto che le stazioni radio base sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e che la dichiarazione di pubblica utilità discende direttamente dalla legge, contestando inoltre le motivazioni addotte dall’ente e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Nel corso del giudizio il Comune di Auletta, rappresentato dall’avvocato Federico Maggio, ha evidenziato l’esistenza di una soluzione alternativa già individuata nel 2018, quando con una delibera di Giunta aveva concesso alla società un diritto di superficie su un terreno comunale destinato ad ospitare la nuova stazione radio base.
I motivi del rigetto e la validità dell’alternativa comunale
Secondo i giudici amministrativi, proprio la presenza di questa soluzione alternativa rendeva dovuto il diniego opposto all’istanza di esproprio. Il Tar ha infatti rilevato che la delibera del 2018 è ancora valida ed efficace e che Inwit non ne ha mai chiesto la revoca. Per questo motivo sono state ritenute infondate tutte le censure avanzate dalla società, comprese quelle relative alla violazione del principio di leale collaborazione e all’omesso preavviso di rigetto.
Con la sentenza, il Tar Campania ha quindi confermato la legittimità dell’operato del Comune di Auletta, chiudendo almeno per il momento il contenzioso relativo alla permanenza dell’antenna in località Agnetta.

