La Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il Fallimento ERGON S.p.A. L’Ente comunale si trova ora a dover affrontare un debito milionario, nello specifico pari a 1.062.138,64 euro, a cui si aggiungono gli interessi e le spese legali, per le prestazioni relative al servizio di gestione dei rifiuti eseguite nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014.
La vicenda giudiziaria ha avuto origine dall’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ERGON per i corrispettivi non versati. L’amministrazione comunale basava la propria difesa sulla presunta nullità del contratto di cessione del ramo d’azienda dal Consorzio Bacino SA3 alla ERGON, sostenendo inoltre che le prestazioni non fossero mai state realmente effettuate e che mancasse il relativo impegno di spesa.
Le motivazioni della decisione dei giudici
I giudici della Corte d’Appello hanno respinto le tesi del Comune. In primo luogo, è stato rilevato che l’Ente è da considerarsi un soggetto terzo rispetto al contratto di cessione e non possiede quindi la legittimazione per eccepire eventuali vizi formali di un atto stipulato dal Consorzio. Inoltre, non è emersa alcuna precedente dichiarazione di nullità di tale contratto da parte di altri organi giudiziari.
Per quanto riguarda l’effettivo svolgimento del servizio, la Corte ha sottolineato la presenza di una documentazione probatoria strutturata su più livelli. Il curatore fallimentare ha infatti depositato agli atti i contratti, le fatture, gli elenchi dei movimenti e i formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.). Questi ultimi documenti, contenenti i timbri e le compilazioni dello stesso Comune, dimostrano lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, rendendo le contestazioni dell’Ente generiche e prive di specificità.
È stata giudicata infondata anche la tesi relativa alla mancanza della forma scritta, in quanto i contratti di servizio risalenti al 2007 sono risultati regolarmente presenti tra gli atti. Analogamente, la difesa basata sul difetto dell’impegno di spesa è decaduta poiché il Comune non ha fornito prove a supporto del mancato impegno, mentre la controparte ha documentato l’avvenuta approvazione del bilancio per i servizi essenziali.
Le conseguenze finanziarie per l’ente
La decisione, deliberata in camera di consiglio il 16 giugno 2026 dal presidente Pasquale Cristiano e dal relatore Mario Miele, comporta per il Comune di Sala Consilina anche la condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, quantificate in 18.977 euro per compensi professionali, oltre agli accessori di legge e all’ulteriore contributo unificato.

