Parchi naturali e sviluppo agricolo: il Tar Campania dà ragione alle imprese

Scritto il 22/06/2026
da Redazione Infocilento

Il Tar Salerno annulla il divieto dell'Ente Parco del Cilento: la tutela ambientale deve conciliarsi con i piani di sviluppo e la crescita delle aziende agricole.

Con la sentenza n. 1120/2026, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Salerno – ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un’azienda agricola operante nel Comune di Camerota, annullando il diniego di nulla osta espresso dall’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la conseguente determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale a servizio del compendio destinato all’olivicoltura, compreso nella zona “C2” del perimetro dell’area protetta.

La decisione assume particolare rilievo perché affronta uno dei temi più delicati per le aziende agricole attive nei Parchi: la possibilità di realizzare nuovi fabbricati funzionali all’attività agricola e allo sviluppo dell’impresa.

Il ruolo dei programmi di sviluppo aziendale

Secondo il T.a.r., l’Ente Parco non può limitarsi a valutare la situazione aziendale esistente al momento della domanda, ignorando i programmi di sviluppo aziendale adeguatamente documentati. Al contrario, il Piano di sviluppo aziendale previsto dalle Norme Tecniche del Piano del Parco deve essere effettivamente considerato e valorizzato, proprio perché destinato a programmare l’evoluzione futura dell’azienda agricola.

Accogliendo i motivi del ricorso proposto dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, il Collegio ha riconosciuto che l’attività agricola non costituisce una realtà statica, ma un processo economico in continua evoluzione, nel quale assumono rilievo gli investimenti già effettuati, i terreni acquisiti o in via di acquisizione, l’ampliamento delle colture e gli interventi programmati per incrementare la produzione.

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva documentato l’esistenza di coltivazioni già in atto, l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario, l’ampliamento delle superfici coltivate e un articolato programma di sviluppo produttivo. Circostanze che il T.a.r. ha ritenuto sufficienti a dimostrare la concreta necessità del fabbricato richiesto.

La legittimità dei fabbricati rurali ad uso misto

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui lo sviluppo aziendale non può essere considerato una mera prospettiva ipotetica quando risulti supportato da documentazione tecnica, investimenti già realizzati e attività concretamente avviate.

La sentenza riconosce, inoltre, la legittimità della realizzazione di un fabbricato comprendente sia locali destinati al deposito delle attrezzature, alla lavorazione e allo stoccaggio dei prodotti agricoli, sia un’abitazione funzionale all’imprenditore agricolo, quando tali strutture risultino strettamente collegate alle esigenze dell’azienda.

Il Tribunale amministrativo regionale ha, infine, censurato l’operato dell’Ente Parco anche sotto il profilo procedimentale, rilevando che le osservazioni presentate dall’interessata dopo il preavviso di rigetto non erano state adeguatamente esaminate e confutate.

Un equilibrio tra tutela dell’ambiente e impresa

Nel commentare la sentenza, l’avv. D’Angiolillo ne ha sottolineato la portata generale rimarcando che «La pronuncia rappresenta un important precedent per le imprese agricole del territorio, riaffermando il principio secondo cui la tutela ambientale deve conciliarsi con il legittimo sviluppo delle attività agricole, nel rispetto delle regole del Piano del Parco e sulla base di una concreta valutazione dei progetti imprenditoriali».

Secondo il legale, «La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più orientato a rafforzare la tutela dell’impresa agricola e a delineare un equilibrio più corretto tra le esigenze di protezione ambientale e la necessità di consentire lo sviluppo sostenibile delle attività agricole all’interno del Parco del Cilento».

Per effetto della sentenza sono stati annullati il parere negativo dell’Ente Parco e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta dallo Sportello unico per le attività produttive. L’Ente Parco e il Comune sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.