La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al ricorso presentato dai legali di una donna di Vallo della Lucania, confermando in via definitiva la misura cautelare per il reato di maltrattamenti in famiglia. La Quinta sezione penale ha validato l’impianto accusatorio precedentemente ratificato dal Tribunale di Salerno, rendendo effettivo il divieto assoluto di avvicinamento ai luoghi di vita e di lavoro dell’ex compagno. Contestualmente, è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico per il tracciamento a distanza.
Le condotte vessatorie e il ribaltamento del quadro cautelare
Gli atti processuali delineano una serie continua di aggressioni verbali e fisiche, avvenute spesso davanti a conoscenti e alla figlia minorenne della coppia. La bambina, secondo quanto emerso dalle indagini, subiva sistematiche intimidazioni ogni volta che tentava di difendere il padre.
L’iter del provvedimento ha subìto una svolta significativa: in un primo momento, infatti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania aveva negato la misura cautelare. Successivamente, il ricorso promosso dal pubblico ministero di Salerno ha ribaltato la decisione originaria, introducendo anche una clausola stringente. Qualora la donna dovesse rifiutare l’installazione del dispositivo elettronico di controllo, scatteranno in automatico l’allontanamento forzato e il divieto di dimora nel territorio del comune cilentano.
Il rigetto della tesi difensiva da parte della Suprema Corte
I magistrati della Suprema Corte hanno respinto la linea della difesa, che puntava a ridimensionare le violenze qualificandole come semplici dinamiche di conflittualità legate alla separazione coniugale. Nella sentenza viene evidenziato come la capacità della donna di mantenere una normale routine lavorativa non vada a ridurre la gravità dei comportamenti persecutori messi in atto.
La Cassazione ha inoltre confermato la piena validità degli elementi probatori derivanti dai precedenti provvedimenti della magistratura civile, che avevano già decretato la perdita dell’assegnazione della casa familiare per la donna e il contestuale affidamento della figlia minore al padre.

