Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima) ha rigettato il ricorso presentato dall’ex vicesindaco e assessore del comune di Ascea, Pietro D’Angiolillo, confermando la piena legittimità dei decreti sindacali con cui gli erano state revocate le deleghe e ridefinita la compagine di governo locale. La decisione, contenuta nella sentenza n. 01534/2026 pubblicata il 14 settembre 2026, definisce il giudizio ex art. 60 cod. proc. amm. ed evidenzia la validità della motivazione fiduciaria espressa dall’Amministrazione comunale.
Le motivazioni del ricorso e il quadro amministrativo
Pietro D’Angiolillo si era rivolto ai giudici amministrativi chiedendo l’annullamento previa sospensione del decreto sindacale prot. n. 787 del 15 giugno 2026. Con tale provvedimento, il Sindaco di Ascea aveva revocato la nomina di D’Angiolillo a Vicesindaco e l’assegnazione delle deleghe a Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio, Lavori Pubblici, Personale, Politiche agricole/forestali e Politiche per le frazioni.
Il ricorso contestava anche i successivi decreti del 30 luglio 2026 con cui il consigliere Filippo Dragone era stato nominato Vicesindaco e l’ingegnere Egidio Criscuolo era stato inserito in Giunta come assessore esterno con deleghe a Lavori Pubblici, Innovazione tecnologica e Pianificazione. I legali di D’Angiolillo avevano dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per presunto difetto di motivazione e sviamento.
La valutazione del TAR sulla natura del potere di revoca
I giudici della Prima Sezione (Presidente FF Antonio Andolfi, Estensore Rosa Anna Capozzi) hanno ricordato la consolidata giurisprudenza in materia di revoca degli assessori ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 267/2000. Trattandosi di un atto di alta amministrazione legato a un rapporto strettamente fiduciario, la valutazione delle ragioni politico-amministrative rientra nella competenza discrezionale del Sindaco. Il sindacato giurisdizionale rimane dunque circoscritto alla verifica della regolarità formale e all’assenza di palesi arbitrarietà o illogicità.
Nel caso specifico di Ascea, il Tribunale ha riscontrato che il decreto di revoca conteneva una motivazione chiara e basata su fatti documentati. Nel testo dell’atto sindacale si evidenziava infatti che:
«durante il periodo in cui il Vicesindaco e Assessore avv. Pietro D’Angiolillo ha svolto le funzioni per le quali era stato delegato, il Sindaco ha potuto valutarne l’azione politico-amministrativa constatando, con rammarico, il venir meno del rapporto fiduciario e delle ragioni che avevano motivato la sua nomina ad Assessore».
Il provvedimento rimarcava inoltre come fossero emersi disaccordi sulle strategie dell’Ente:
«sono emerse rilevanti divergenze in ordine alla conduzione dell’azione politico-amministrativa, così come lo stesso Vicesindaco ha più volte dichiarato, manifestando pubblicamente in più occasioni il proprio disfavore per le strategie politiche amministrative del Sindaco, l’ultima volta in giornata di venerdì 12.06.2026, nel corso di un’intervista presso l’emittente televisiva Set Tv».
Il giudizio finale e la condanna alle spese
Il TAR ha sottolineato che il diritto del singolo amministratore di esprimere liberamente la propria posizione non esclude la facoltà del capo dell’esecutivo di rilevare l’incrinarsi della coesione interna alla compagine di governo. La motivazione dell’atto è stata perciò ritenuta del tutto idonea e proporzionata rispetto ai canoni normativi e giurisprudenziali.
Alla luce di queste considerazioni, la Sezione Staccata di Salerno ha pronunciato il rigetto del ricorso. Pietro D’Angiolillo è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Ascea, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori di legge, mentre ha disposto la compensazione delle spese nei confronti del controinteressato Egidio Criscuolo.

