Chiusura punto nascita Sapri: il TAR respinge i ricorsi dei comuni

Scritto il 21/09/2026
da Ernesto Rocco

Il TAR della Campania ha respinto i ricorsi dei comuni confermando la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri per ragioni di sicurezza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha emesso la sentenza sui ricorsi promossi da numerosi enti locali del territorio cilentano contro il riordino della rete assistenziale materno-infantile. Con la decisione, i giudici amministrativi hanno respinto integralmente le richieste dei Comuni — tra cui San Giovanni a Piro, Vibonati, Sapri e altri centri del distretto sanitario — confermando la legittimità della delibera regionale che dispone la cessazione del punto nascita dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Le motivazioni della sentenza e la tutela della salute

Il contenzioso traeva origine dalla programmazione regionale legata agli accordi intercorsi con i ministeri competenti per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. I comuni ricorrenti avevano contestato la misura eccependo una lesione del diritto alla salute e lamentando criticità legate al disagio orogeografico e ai tempi di percorrenza verso altri presidi.

Il Collegio, tuttavia, ha ribadito che la soppressione dei reparti con un volume inferiore ai cinquecento parti annui risponde a inderogabili standard di sicurezza clinica. Nella pronuncia viene evidenziato come la disposizione si collochi «nel solco tracciato dalle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita». I parametri numerici minimi non costituiscono semplici obiettivi contabili, bensì «uno standard operativo di sicurezza alla stregua di concordi e consolidate indicazioni scientifiche in materia, in particolare anche dell’OMS», tesi a garantire la massima manualità e a ridurre i tassi di complicanza per madri e neonati.

Il respingimento delle censure procedurali e territoriali

I giudici amministrativi hanno inoltre giudicato infondate le doglianze relative alla presunta inversione procedimentale e alla contraddittorietà dell’azione amministrativa per le istanze di deroga presentate nel tempo. Al riguardo, il TAR ha sottolineato che i pareri sfavorevoli espressi dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze si fondavano su elementi puntuali, tra cui «la totale assenza di disagio oro-geografico, l’elevato tasso di tagli cesarei primari, il basso volume di attività e la scarsa fidelizzazione della popolazione residente».

Infine, il tribunale ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento rispetto ad altre strutture campane non disattivate, ricordando che l’attività provvedimentale regionale si inserisce nell’alveo di un percorso vincolato finalizzato al risanamento e all’efficientamento complessivo della rete assistenziale. In considerazione della delicatezza e della peculiarità degli interessi coinvolti, le spese di lite tra le parti costituite sono state compensate.