La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28254 depositata il 2 novembre 2026 della Terza Sezione Civile, ha chiarito la ripartizione delle responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica all’interno delle aree protette. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un imprenditore agricolo titolare di una azienda situata nel Comune di Ceraso, ribadendo che è l’Ente Parco l’unico soggetto legittimato a rispondere dei danni procurati agli uliveti ed alle colture ricadenti nel proprio perimetro.
La pronuncia ribalta l’impostazione che tendeva a scaricare le responsabilità risarcitorie sulla Regione Campania, fissando principi cardine per il settore agricolo e la gestione dei parchi nazionali.
Il contenzioso: l’assalto dei cinghiali agli uliveti di Ceraso
La vicenda ha origine dall’incursione di un branco di cinghiali che ha devastato le colture olivicole dell’azienda agricola cilentana. Il proprietario, dopo aver richiesto invano il ristoro completo dei danni (stimati in oltre 3.700 euro tramite perizia tecnica) e aver ricevuto dall’Ente Parco soltanto un versamento di 500 euro a titolo di acconto, si era rivolto alla giustizia ordinaria.
In primo grado, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania aveva riconosciuto la responsabilità dell’Ente Parco. Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale vallese aveva completamente riformato la decisione: accogliendo l’eccezione sollevata dall’Ente Parco, il giudice di secondo grado ne aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva, individuando nella Regione Campania l’unico ente chiamato a rispondere dei danni da fauna ai sensi del codice civile.
La Cassazione ribalta la sentenza: norma speciale e legittimazione del Parco
Gli ermellini della Terza Sezione Civile (Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti) hanno cassato la sentenza di appello, accogliendo i motivi presieduti dall’avvocato Arnaldo Miglino per conto del ricorrente.
La Cassazione ha evidenziato come il giudice d’appello abbia erroneamente applicato le norme generali sulla responsabilità aquiliana, ignorando la disciplina speciale dettata dall’articolo 15, comma 3, della legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette.
Secondo i giudici di legittimità:
- Se il danno colpisce una coltura agricola all’interno del Parco Nazionale, la responsabilità ricade in via esclusiva ed diretta sull’Ente Parco. Questo in quanto l’ente custodisce e gestisce direttamente i poteri di vigilanza e controllo della fauna nell’area delimitata.
- Se il danno avviene al di fuori dell’area protetta (o riguarda veicoli in transito e danni alle persone), la legittimazione spetta alla Regione ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile.
I principi di diritto: “Diritto soggettivo pieno al ristoro integrale”
Nell’ordinanza n. 28254/2026, la Suprema Corte ha enunciato due importanti principi di diritto, chiarendo l’ambito processuale e sostanziale delle richieste risarcitorie:
Sul piano processuale: «In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, rientra nei poteri-doveri del giudice di merito in applicazione del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. procedere, anche d’ufficio, alla corretta qualificazione giuridica della domanda e all’individuazione della norma di legge applicabile… Ne consegue che, qualora siano stati dedotti in giudizio i fatti costitutivi del danno arrecato da animali selvatici a colture agricole situate all’interno del perimetro di un Parco Nazionale, l’eventuale imprecisa o erronea qualificazione della domanda ad opera dell’attore non osta all’applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991 e non giustifica la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Ente Parco».
Sul piano sostanziale: «In materia di danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti all’interno del perimetro di un Parco Nazionale, la disciplina speciale di cui all’art. 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 deroga alle regole generali sull’imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. ed alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ponendo la legittimazione passiva in via esclusiva in capo all’Ente Parco, al quale la legge attribuisce in via riservata i poteri di vigilanza, gestione e controllo della fauna nell’area protetta; la posizione del danneggiato ha natura di diritto soggettivo pieno al ristoro integrale del pregiudizio patito, la cui tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario prescinde dalle modalità amministrative di liquidazione previste dal regolamento del parco e non è condizionata dall’utilizzo del termine ‘indennizzo’ in luogo di ‘risarcimento’».
Gli sviluppi del processo: rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania
Con l’annullamento della precedente pronuncia, la Cassazione ha rinviato il procedimento al Tribunale di Vallo della Lucania, che in persona di un diverso magistrato dovrà riesaminare il merito della causa. Il giudice di rinvio sarà chiamato a quantificare esattamente l’entità dei danni subiti dalle colture dell’azienda di Ceraso e a regolare le spese legali del giudizio di legittimità.
La decisione rappresenta un solido punto di riferimento per le aziende agricole dell’area del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, confermando che l’utilizzo del termine “indennizzo” da parte della legge speciale costituisce un vero e proprio diritto al risarcimento completo del danno subito da invasioni e raid di ungulati.

